Nulla osta per attività di dragaggio e movimentazione terra

Descrizione

Nulla osta per attività di dragaggio e movimentazione terra

I concessionari di un’area demaniale che, per assicurarne e garantirne la navigabilità, devono movimentare il materiale inerte (ghiaia, sabbia, limi, argilla) depositato sul fondale all’interno dell’area o in zone ad essa immediatamente limitrofe devono richiedere il nulla osta all’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori.

Il nulla-osta viene rilasciato esclusivamente per quanto di competenza dell’Autorità di Bacino in materia demaniale. Quanto previsto dalle normative in materia edilizia resta in capo al Comune competente territorialmente. Gli adempimenti in materia ambientale e faunistica restano in capo alla Provincia, come previsto dalla Legge regionale (Regione Lombardia) 11-3-2005, n. 12, art. 80, c.3 let .d.

La Regione Lombardia, con la nota 06-05-1999, n. 22105, ha chiarito che il materiale inerte movimentato all’interno di un alveo ai fini idraulici, non è da classificare come rifiuto ed è direttamente riutilizzabile se le sue caratteristiche, senza trattamenti, sono riconducibili al punto 12.2.2 del Decreto ministeriale (Ministero dell'ambiente) 5-2-1998.

Dopo aver effettuato i test di cessione per la verifica del rispetto dei parametri indicati nel Decreto ministeriale (Ministero dell'ambiente) 5-2-1998, all. 3 il materiale inerte, dal quale devono essere rimossi macrofite acquatiche e rifiuti da smaltire a termini di legge, potrà:

  • Essere riutilizzato
  • Essere rilasciato a lago in corrispondenza di un fondale con una profondità di almeno cinquanta metri.

Approfondimenti

  • lo smaltimento dei rifiuti speciali a propria cura e spesa presso discariche autorizzate
  • svolgere le attività di dragaggio evitando i danni per la fauna ittica
  • non creare cause di impedimento alla fruizione pubblica dei beni demaniali limitrofi.