Descrizione
Tutte le unità individuate quali natanti da diporto dal Decreto legislativo 18/07/2005, n.171, art. 3 com. 1 lett. d: ”natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri”, utilizzate a fini commerciali (Decreto legislativo 08/07/2005, n.171, art. 3)
L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
- è oggetto di contratti di locazione e di noleggio
- è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto
- è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo
Ai sensi della Delibera di giunta regionale 16/07/2018, n. 351 “disciplina regionale in materia di uso commerciale dei natanti da diporto in attuazione dell’art. 27, comma 6 del Decreto legislativo 18/07/2005, n.171 ”vengono identificate tramite un codice alfa-numerico assegnato dall’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori che dovrà essere riportato sull’unità a cura e spese dell’operatore nautico.
Tutte le attività di locazione/noleggio dovranno essere annotate sul registro di locazione e noleggio stampato e rilegato a cura e spese dell’operatore nautico e opportunamente vidimato dalla scrivente Autorità.